Quando un immobile può essere accatastato come collabente

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Le unità collabenti (categoria F/2) sono definite dal Decreto del Ministero delle Finanze n.28 del 2/2/1998, come costruzioni caratterizzate da un elevato livello di degrado, tale da non permettere reddito proprio.

Nonostante la regolamentazione abbia ormai vent’anni solo in un periodo relativamente recente la categoria F/2 è stata utilizzata con una certa frequenza.

Ma quando è possibile accatastare un immobile come F/2?

La nota 29493 del 2013 precisa che essa non va utilizzata quando l’immobile è censibile in un’altra categoria o quando non è individuabile o perimetrabile.

È quindi ascrivibile alla categoria F/2 un immobile che non abbia più copertura, ma che abbia i muri integri o comunque ben riconoscibili o un edificio parzialmente crollato, ma nel quale sia ben visibile il perimetro originario.

Ma un immobile privo di pavimenti, intonaci e di impianti tecnologici è collabente?

La risposta è ni. Nel senso che le unità collabenti sono quelle che nelle condizioni in cui si trovano non possono essere utilizzate allo scopo a cui si prefiggono.

Quindi un deposito che non abbia intonaci o impianti tecnologici, ma che abbia una porta di chiusura non è detto che debba essere considerato un’unità collabente, se può essere effettivamente utilizzato come deposito.

Un’abitazione nelle stesse condizioni invece è evidente che ha un livello di degrado tale da non poter essere utilizzabile.

Ovviamente se il fabbricato presenta evidenti problemi strutturali, tali da renderlo insicuro e non fruibile se non a rischio dell’incolumità degli occupanti, può in ogni caso essere accatastato come collabente.

Quindi il consiglio è di valutare di caso in caso rispondendo alla semplice domanda “Può essere utilizzato per lo scopo?”. Se la risposta è affermativa allora va accatastato sempre con la giusta categoria e classe perché produce reddito.

Vedi come va effettuato un accatastamento di unità collabente.

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